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Quanto costa l'imposta di soggiorno a Roma per gli affitti brevi?

Aggiornato il ·

In breve

A Roma il contributo di soggiorno per gli immobili in locazione breve è di 6 euro a persona a notte, per massimo 10 notti consecutive nella stessa casa. Non lo pagano, tra gli altri, residenti e bambini sotto i 10 anni. Il gestore, o il portale che incassa, lo riscuote e lo versa entro il 16 del mese dopo ogni trimestre.

A Roma l’imposta si chiama contributo di soggiorno. Per chi affitta casa ai turisti costa 6 euro a persona a notte. Questa pagina spiega importi, esenzioni e scadenze; chi lo paga e chi ne risponde in generale è spiegato nella pagina sull’imposta di soggiorno negli affitti brevi.

Quanto si paga e per quante notti?

Le tariffe in vigore dal 1° ottobre 2023 (delibera di Giunta capitolina 255/2023) sono ancora quelle indicate da Roma Capitale a ottobre 2026. Per gli alloggi più simili agli affitti brevi:

Tipo di alloggio Euro a persona a notte
Immobili in locazione breve (art. 4 DL 50/2017) 6,00
Alloggi per uso turistico (regolamento Lazio 8/2015) 6,00
Case e appartamenti per vacanze, categoria 1 6,00
Case e appartamenti per vacanze, categoria 2 5,00
Bed and breakfast 6,00
Affittacamere, categorie 1, 2 e 3 7,00 / 6,00 / 5,00

Per confronto, gli alberghi vanno da 4 euro (1 stella) a 10 euro (5 stelle). Il contributo si paga per un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare nella stessa struttura. Per studenti e lavoratori che soggiornano a lungo per motivi documentati, il regolamento fissa il limite a 10 notti complessive nell’anno.

Chi è esente?

Il contributo lo paga chi non è residente a Roma. Il regolamento del 2024 esenta, tra gli altri:

  • i bambini fino al compimento dei 10 anni;
  • chi deve curarsi e un accompagnatore per paziente, oppure i genitori di un minore in cura;
  • le persone con disabilità grave (legge 104, art. 3 comma 3) e il caregiver familiare;
  • autisti di pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti per i gruppi organizzati;
  • forze dell’ordine in servizio, volontari e persone alloggiate per emergenze.

Quasi sempre l’esenzione richiede una dichiarazione firmata dall’ospite, che il gestore conserva per cinque anni.

Come si dichiara e si versa?

Il responsabile è il gestore o chi incassa l’affitto, compresi intermediari e portali. Deve:

  1. informare gli ospiti dell’importo e delle esenzioni, anche in più lingue;
  2. riscuotere il contributo e rilasciare una ricevuta numerata e nominativa;
  3. inviare la comunicazione trimestrale e versare quanto dovuto entro il 16° giorno dalla fine di ogni trimestre, anche se non ha avuto ospiti, con le procedure online di Roma Capitale o con F24;
  4. presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Cosa succede se pago in ritardo?

Per il versamento omesso la sanzione è il 30% dell’importo, ridotta al 15% se paghi entro 90 giorni e ancora di più entro 15 giorni. La dichiarazione annuale omessa o infedele costa dal 100 al 200% del dovuto; le altre violazioni da 25 a 500 euro.

Un esempio

Una famiglia di tre persone, con una figlia di 8 anni, prenota in diretta un bilocale a Monti per 12 notti. Paga solo per i due adulti e solo per 10 notti: 2 per 10 per 6 euro, cioè 120 euro. Il gestore li versa entro il 16 del mese dopo la fine del trimestre.

In pratica

  • Applica 6 euro a persona a notte, per massimo 10 notti consecutive.
  • Raccogli le dichiarazioni per le esenzioni e conservale cinque anni.
  • Distingui le notti incassate dai portali da quelle dirette.
  • Invia la comunicazione trimestrale anche a zero ospiti.
  • Versa entro il 16 del mese dopo ogni trimestre.
  • Presenta la dichiarazione annuale entro il 30 giugno.

Fonti

  1. Roma Capitale - Contributo di soggiorno (scheda del servizio)
  2. Roma Capitale - Tariffe del contributo di soggiorno dal 1° ottobre 2023
  3. Roma Capitale - Regolamento sul contributo di soggiorno (Delibera A.C. 34/2024)
  4. Agenzia delle Entrate - Risoluzione 64/E, codici tributo per il contributo di soggiorno con F24 (pubblicata da Roma Capitale)

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